giovedì 7 marzo 2013
PROPOSTA
DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
"PER UNA GIUSTIZIA PIU' VELOCE E PIU' GIUSTA “
IN ITALIA , LA DOMANDA DI GIUSTIZIA E’ RESA SEMPRE DI PIU’
INSODDISFATTA E VANIFICATA A CAUSA SIA DELLE CARENZE
ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI DI NATURA
AMMINISTRATIVA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO NEL SUO
COMPLESSO, SIA PER LA COMPLESSITA’ DELLE NORME PROCEDURALI E
BUROCRATICHE DEL PROCESSO SIA CIVILE CHE PENALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL PROCESSO PENALE LA LUNGHEZZA
DEI TEMPI DAL SUO INIZIO ALLA DEFINIZIONE, E’ DIVENUTA
TALMENTE GRAVE DA COSTITUIRE UN VERO E PROPRIO SCANDALO , ANCHE A LIVELLO
INTERNAZIONALE.
AL FINE DI OTTENERE UNA ACCELERAZIONE DEI PROCESSI PENALI
, NEL TEMPO SONO STATE AVANZATE
TALUNE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE
NORME DEL PROCESSO STESSO,
CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE VARIE IPOTESI
, QUALI :
- 1) IMPORRE
LIMITI DI TEMPO PREDEFINITI IN ORDINE AI VARI GRADI DI GIUDIZIO ;
- 2 )ULTERIORE
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI REATI.
SI DEVE DIRE PERO’ CHE
RISPETTO A TALI PROPOSTE SORGONO CHIARAMENTE ALCUNE
OBIEZIONI : INFATTI, SE VENISSERO APPLICATE TALI RIFORME ,
QUESTE DIVERREBBERO UNO STRUMENTO AVENTE CERTAMENTE MINORI
GARANZIE DI GIUSTIZIA
RISPETTO ALLA ESIGENZA DI PARITA’ DI DIRITTI FRA TUTTE LE
PARTI IN CAUSA E ANCHE DI OSTACOLO ALL’ACCERTAMENTO DELLA
VERITA’ ;
COME ANCORA , LA
PROPOSTA :
-3 ) IN ORDINE ALL’ ESERCIZIO DELLA AZIONE
PENALE , TRASFORMANDOLA DA OBBLIGATORIA IN FACOLTATIVA;
QUESTA MODIFICA PROCESSUALE INTRODURREBBE
UN ELEMENTO DI DISCREZIONALITA’ , TALE CHE SE ANCHE POSTO A
GIUSTIFICAZIONE DI UNA ESIGENZA DI DIMINUIRE IL NUMERO
DEI PROCEDIMENTI DA ESAMINARE, PER ALTRO VERSO VERREBBE A
COSTITUIRE UNA GRAVE INCRINATURA NEL
DOVERE DI OBIETTIVITA’ NELL’ESERCIZIO E NELLE
FUNZIONI DELL’ORGANO GIUDIZIARIO , NONCHE’ DI INOSSERVANZA DEL
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA STABILITO DALLA COSTITUZIONE;
POI , RIGUARDO ALLA PROPOSTA DI :
-4 ) RIFORMA DELLA CARRIERA DI PUBBLICO MINISTERO , PONENDO TALE
FIGURA GIUDIZIARIA ALLE DIPENDENZE DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA , CHE E’ UN ORGANO POLITICO ;
CIO’ APPARE ASSAI DISCUTIBILE SOTTO L’ASPETTO DELLA
ESIGENZA DI AUTONOMIA DELL’ORGANO GIUDIZIARIO, PREVISTA DALLA
COSTITUZIONE ; DATO CHE CIO’ , PUR NON RIGUARDANDO LA FIGURA DI
MAGISTRATO GIUDICANTE , MA SOLO QUELLA DEL
P.M., COMUNQUE VERREBBE A COSTITUIRE UNA
INELUDIBILE CONDIZIONE LIMITATIVA RISPETTO ALLA ESIGENZA
DI PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE DEL P.M. , CHE INVECE DEVE
ESSERE ESERCITATA IN PIENA AUTONOMIA QUALE ORGANO PREPOSTO
ALLE INDAGINI E REQUIRENTE NEL PROCESSO ;
COME MODIFICA , INVECE ,
SI POTREBBERO ISTITUIRE DUE PERCORSI PARALLELI ,
DI CARRIERE DIVERSE E DISTINTE , SIN DALLA LORO ORIGINE MA
SEMPRE ATTRAVERSO UN CONCORSO PUBBLICO ; UNA COME CARRIERA DI
PUBBLICO MINISTERO E L’ALTRA DI GIUDICE , MA PUR SEMPRE
APPARTENENTI ENTRAMBI ALLA MAGISTRATURA, ORGANO E POTERE AUTONOMO
RISPETTO AL POTERE POLITICO.
PER POTER PROCEDERE AD UNA RIFORMA COMPLESSIVA DEL
SISTEMA PROCESSUALE PENALE, INNANZI TUTTO
SAREBBERO ASSOLUTAMENTE NECESSARI MAGGIORI IMPEGNI DI
CARATTERE ECONOMICO E PROFICUI INTERVENTI LEGISLATIVI VOLTI AD
INCREMENTARE GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI MAGISTRATI E DI AMMINISTRATIVI, SIA
GIUDIZIARIO E SIA
PENITENZIARIO E FINALIZZATI AD UN
NECESSARIO ADEGUAMENTO DI MEZZI E DI STRUTTURE
; POI , L'UNICO VERO E REALE RIMEDIO SAREBBE UNA VERA RIFORMA DELLE
NORME DEL PROCESSO PENALE, CHE PREVEDA:
1 ) RIGUARDO ALLA FASE ISTRUTTORIA :
- SIA INDISPENSABILE , SIN DALLA “NOTITIA CRIMINIS” ,
L’ESIGENZA DI SEGRETEZZA DEGLI ATTI IVI COMPIUTI E OBBLIGO DA PARTE
DEGLI OPERATORI GIUDIZIARI DI MANTENERLA , PREVEDENDO
SANZIONI IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELLA STESSA ; CIO’
SINO A CHE NEL CORSO DELLE INDAGINI CONDOTTE DAL P.M. NON VENGA INDIVIDUATO IL
SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI RISULTINO ADDEBITABILI DEI REATI E
PERTANTO FORMALIZZATA LA RELATIVA IMPUTAZIONE; SOLTANTO
IN TALE CASO TUTTI GLI ATTI PERTINENTI AL PROCESSO VERREBBERO
DEPOSITATI IN CANCELLERIA E QUINDI RESI PUBBLICI ; IN CASO CONTRARIO, CIOE’ DI
NON INDIVIDUAZIONE DI ALCUN SOGGETTO COME
IMPUTATO OPPURE DI FATTI NON RILEVABILI COME REATI, NE
DERIVEREBBE UN PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE ED I
RELATIVI ATTI PROCESSUALI ( IVI COMPRESE LE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ) NON VERREBBERO RESI PUBBLICI E RESTEREBBERO
COPERTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO ; PREVEDENDO PER LEGGE I TEMPI E LE
MODALITA’ PER LA LORO DISTRUZIONE .
2 )
RIGUARDO ALLA SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE
:
DAL MOMENTO IN CUI VIENE AD IDENTIFICARSI IL SOGGETTO
IMPUTATO OPPURE CHE SIANO STATI RILEVATI GRAVI INDIZI DI
COLPEVOLEZZA A CARICO DI UN SOGGETTO, TALE FASE
PROCESSUALE SI SVOLGEREBBE DIRETTAMENTE NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO
DIBATTIMENTALE, IN UDIENZA PUBBLICA E
IN CONTRADDITTORIO FRA LE PARTI ;
IN QUESTA FASE DI GIUDIZIO SIA IL P.M.( LA PUBBLICA ACCUSA
) SIA GLI AVVOCATI , RISPETTIVAMENTE IN DIFESA
DELL'IMPUTATO E DELLA PARTE CIVILE , SIANO MESSI IN CONDIZIONE, RISPETTO
ALL’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO, DI AVERE PARI POSSIBILITA' ,
ATTRAVERSO RISPETTIVI LORO APPOSITI
UFFICI, AUTORIZZATI DALLA LEGGE A SVOLGERE ATTIVITA’ ,
UTILIZZARE MEZZI E DI ESEGUIRE INDAGINI , DI PRODURRE
ATTI CONTESTUALMENTE AL P.M. , COME PROVE DOCUMENTALI E TESTIMONIALI
DAVANTI AL GIUDICE O COLLEGIO GIUDICANTE . QUEST’ULTIMO POTRA'
CELEBRARE IL PROCESSO IN UDIENZE SUSSEGUENTI E CON
INTERVALLI I PIU’ BREVI POSSIBILI FRA LORO, NATURALMENTE
IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA’ DEL PROCESSO STESSO, SINO AL PRONUNCIAMENTO
DELLA SENTENZA.
3) RIGUARDO AGLI ATTI PROCESSUALI :
DOVREBBE PROCEDERSI AD UNA DRASTICA RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI
ATTI CARTACEI RELATIVI A RAPPORTI VARI E NOTIFICHE; CIO’ ATTRAVERSO LA
REGISTRAZIONE CON MEZZI TELEMATICI E TECNOLOGICAMENTE MODERNI;
DA ESEGUIRE DIRETTAMENTE IN UDIENZA , RIGUARDO A TUTTE LE
TESTIMONIANZE PROPOSTE DALLE PARTI ( P.M. , DIFESA , PARTE CIVILE ) AMMESSE DAL
GIUDICE E DEGLI INTERROGATORI DELL’IMPUTATO, NECESSARI
PER GIUNGERE AD UNA SENTENZA.
4) RIGUARDO AI TRE GRADI DI GIUDIZIO ( PRIMO GRADO,
APPELLO E CASSAZIONE ) :
SAREBBE OPPORTUNO PORRE MAGGIORI LIMITI IN ORDINE ALLE POSSIBILITA’ DI PROPOSIZIONE
DEL RICORSO PER CASSAZIONE , ISTITUENDO A TAL PROPOSITO UN ORGANO
GIUDIZIARIO CHE SERVA DA FILTRO E CHE ESAMINI
PREVENTIVAMENTE IL GRADO DI PROPONIBILITA’ DAL
PUNTO DI VISTA DELLA FONDATEZZA O MENO DELLE MOTIVAZIONI, E
AMMETTA SOLTANTO I CASI DI
RICORSO NEI QUALI SIANO
SUFFICIENTEMENTE FONDATE LE ISTANZE PER
L’ESAME DI LEGITTIMITA’ DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
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