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giovedì 1 giugno 2017

MALATTIE PREVENIBILI E VACCINAZIONI



Malattie prevenibili e vaccinazioni
Posto che lo Stato ha il dovere di garantire la tutela della salute di tutti i cittadini, sia salvaguardando l’individuo malato che necessita di cure sia tutelando l’individuo sano. L’Art. 32 della Costituzione sancisce infatti che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. E  che
 “ Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario  se non per disposizione di legge.  La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana “.
Riguardo al provvedimento di legge emesso dal Consiglio dei Ministri del Governo , nella riunione del 19 maggio 2017,   che dispone l’obbligatorietà  di vaccinazione , per l’accesso alla scuola ,  relativamente a dodici tipi di patologie , indicate nel Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale , possono essere  formulate le seguenti considerazioni :
Per quanto riguarda i trattamenti sanitari , si ritiene che  lo Stato , nel rispetto dell’art.32 della Cost. , possa e debba esercitare il suo potere di intervento obbligando le persone dei cittadini  alla vaccinazione , e  così  i genitori o chi esercita la potestà genitoriale a sottoporre i figli alle vaccinazioni , allorquando siano state rilevate scientificamente  in un certo periodo di tempo situazioni di molteplici e crescenti casi accertati di taluni tipi di patologie infettive nell’ambito della collettività , a causa delle quali si siano verificate morti in misura proporzionale rilevante e  significativa rispetto al numero della popolazione .
Diversamente , allorquando  il fenomeno patologico venga riscontrato  statisticamente nella  norma rispetto a determinati parametri  ambientali e a determinati periodi di tempo e tale da non rientrare in  quei casi di epidemia , per i quali diventino oggettivamente necessari  interventi  obbligatori di vaccinazione , allora qualsiasi provvedimento terapeutico imposto dallo Stato , come la vaccinazione obbligatoria , verrebbe a ledere il diritto costituzionale del  rispetto alla persona umana ( ultima parte dell’ art. 32 Cost. )  che  fa  capo ad  ogni cittadino in  ordine alla propria  libera  scelta della  terapia  da  applicare nei confronti della propria persona malata  oppure nei confronti del minore malato , da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale .    
Comunque , in base a quanto è stabilito nel decreto , rimane sempre  la possibilità che in casi particolari “ le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute , in relazione a specifiche relazioni cliniche  documentate e attestate dal medico di medicina generale  o dal pediatra di libera scelta “.
Trattandosi solo di casi di “ accertato pericolo per la salute “ , dovrebbero comunque  essere valutati  i “ rischi “ di  eventuali , possibili  gravi effetti  collaterali sullo stato di salute del paziente che la somministrazione del vaccino potrebbe generare .
Ci si vuole riferire ai casi in cui la persona ( bambino ) da vaccinare rivelasse sintomi di patologie importanti , quali ,  ad esempio , comportamenti anomali , attinenti al cosiddetto“ spettro autistico “ . 
Di questa patologia  il campo della medicina , anche se non ne conosce ancora le cause che la determinano ,  ne conosce  però  l’estrema delicatezza ed importanza , posto che se ne registra , purtroppo e stranamente , un aumento esponenziale , a livello internazionale.

Di conseguenza ne deriva il fatto che da parte degli organi istituzionali preposti alla salvaguardia e tutela della salute pubblica , dovrebbe essere presa in esame attentamente e responsabilmente anche la eventualità dei rischi di possibili effetti collaterali di aggravamento , che potrebbero derivare dalla somministrazione di vaccini , che potrebbero provocare una reazione negativa sul sistema nervoso di un soggetto già affetto di una patologia psico-neurologica , come quella dell’autismo , dichiarata al momento non guaribile , ma di cui  è estremamente importante sia la tempestività sia la continuità degli interventi terapeutici volti a  fermare o quanto meno a ridurre il processo di aggravamento della malattia stessa .


Pertanto , quale  cittadino  italiano , mi  rivolgo  al Ministro della Salute e chiedo   :
a)  “ Quanti sono stati i casi di mortalità o invalidità permanenti a causa di conseguenze dirette di malattia di morbillo negli ultimi cinque anni , in Italia ? “

Questa è una legittima domanda , alla quale va data una doverosa risposta da parte dei tanti "sapienti "in materia sanitaria , che sostengono la obbligatorietà decretata riguardo a tutti e 12 vaccini , ivi compreso quello contro il morbillo .
b)  “ Vi è stata una situazione di allarme , sotto il profilo della salute pubblica , tale che è stato necessario decretare la obbligatorietà di tutti e dodici i vaccini e per giunta con pesanti sanzioni a carico di chi non rispetta tale provvedimento legislativo , pur sussistendo fattori oggettivi ( patologie diverse e particolari ) che potrebbero far dubitare non dico correlazioni dirette e consequenziali fra vaccino e l'insorgenza di nuove altre patologie particolari , bensì come aggravamento rispetto ad una certa già grave patologia in atto nel soggetto ? “


A questo punto è un DOVERE e anche RESPONSABILITA' da parte del Ministro della Salute dare una chiara risposta alle domande formulate e rassicurare così migliaia e migliaia di genitori !



          
Nota  : 

La legge 29 luglio 2017 , sulle vaccinazioni  obbligatorie ,  va contro la “Convenzione di Oviedo adottata a Nizza, recepita in Italia con legge n. 145/2001. Essa ha stabilito il fondamentale principio dell'autodeterminazione in materia di salute. E sancisce che il consenso libero e informato del paziente deve essere considerato prima di tutto come un fondamentale diritto del cittadino europeo , che riguarda il fondamentale diritto alla integrità della persona. La convenzione afferma all'art 5 che <<un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento revocare liberamente il proprio consenso >>. Ed invece sui vaccini , fino ad oggi in Italia è mancata la informazione preventiva sui rischi cui va incontro il bambino o ragazzo, spesso di mali irreversibili. La stessa convenzione prevede all'art 28 che ciascuno stato firmatario , tra cui l'Italia, si impegna affinché siano oggetto di dibattito pubblico appropriato alla luce delle implicazioni mediche , sociali , economiche , etiche e giuridiche pertinenti di consultazioni appropriate>

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