SE VUOI
PARTECIPARE AL “ FORUM SUL
REFERENDUM E MODIFICHE
COSTITUZIONALI “ , APRI IL SITO :
COSA C’
E’ DIETRO LA
RIFORMA DELL’ ART. 55 e SEG. della COSTITUZIONE ( Bicameralismo perfetto )
?
La Riforma , in sostanza , prevede uno snellimento dell’iter
legislativo , per l’approvazione delle leggi , attraverso una diminuzione del
numero dei deputati alla Camera e dei
senatori al Senato , con compiti e funzioni legislative di quest’ultimo ,
diversi e ben limitati rispetto al
precedente Senato.
Si potrebbe dire , a
prima vista : una vera riforma , in
tutto e per tutto positiva , in senso
democratico , cioè a favore degli interessi pubblici popolari ?
BUON GIORNO , CONCITTADINA
E CONCITTADINO
Desidero oggi parlarvi della Riforma del Titolo quinto della
nostra Costituzione , che è stata sottoposta al Referendum del prossimo ottobre 2016 , per il “ SI” come approvazione
della legge , oppure per il “ NO “
come voto contrario alla legge di Riforma stessa.
COSA C’
E’ DIETRO LA
RIFORMA DELL’ ART. 55 e SEG. Della COSTITUZIONE ( Bicameralismo perfetto )
?
La Riforma , in
sostanza , prevede uno snellimento dell’iter legislativo , per l’approvazione
delle leggi , attraverso una diminuzione del numero dei deputati alla Camera e dei senatori al Senato , con
compiti e funzioni legislative di quest’ultimo , diversi e ben limitati rispetto al precedente Senato.
Si
potrebbe dire , a prima vista : una vera riforma , in tutto e per tutto positiva , in senso democratico , cioè a favore
degli interessi pubblici popolari ?
Da
coloro (
in primis Matteo Renzi ) che hanno proposto la “Riforma costituzionale “, con l’abolizione del “ bicameralismo perfetto “ , viene sostenuto
che tale riforma , oltre alla
possibilità di rendere più veloce l’approvazione delle leggi ,essendovi una
sola Camera, presenta anche
un altro dato positivo ,
costituito dalla riduzione del numero dei parlamentari del nuovo Senato , e
quindi un risparmio evidente di spesa .
Ma ci si domanda : “ Se il fine da perseguire vuole essere quello della velocizzazione dell’iter
legislativo , onde evitare la
possibilità di utilizzare lo strumento degli emendamenti come mezzo impeditivo
procedurale , sarebbe sufficiente modificare il regolamento interno , sia di
Camera che di Senato ; inoltre se altro obiettivo è quello del risparmio di spesa , non sarebbe sufficiente
ridurre sensibilmente e semplicemente
il numero dei parlamentari , sia della Camera sia del Senato, lasciando a quest’ultimo le originarie
funzioni , invece che togliere al Senato
le funzioni di organo legislativo , di controllo e approvazione delle leggi
approvate dalla Camera , che con la riforma verrebbe ad assumere funzioni e poteri
esclusivi ? “
Ma
, il fatto vero è che il fine che si
vuole realizzare è ben diverso .
In quanto che dietro a questa nuova
impostazione legislativa parlamentare , vi è un preciso “progetto “ di rafforzamento dei poteri politici dell’esecutivo ,
cioè del capo del governo rispetto ai
poteri demandati ai parlamentari ,
deputati alla nuova Camera, e quindi , l’affermazione
di un sistema politico sempre più auto -referenziante ,
peraltro garantito da una legge elettorale impostata su cardini
preconfezionati , attraverso capi –lista
predeterminati dalle segreterie dei
partiti.
In
altri termini , una “ Sovranità del Popolo “ , ( art. 1 della Costit. ) ,che
verrebbe passata in secondo ordine , o più precisamente , sottoposta a condizioni subordinate ai piani politici preparati
e decisi da quella parte partitocratica che è stata agevolata e determinata da un sistema elettorale ad essa favorevole .
In
conclusione , un progetto di “ stabilizzazione “ e
garanzia di interessi
economico-finanziari ad alti
livelli , sostenuti e favoriti da una politica favorevole
ai gruppi privati industriali e finanziari , di potenziamenti di classi economico-sociali abbienti e capitalistiche , sempre più forti e dominanti
sulle classi meno abbienti , che diventano quindi più facilmente controllabili e
gestibili , specialmente dal punto di
vista del bisogno economico e sociale ,
soprattutto utilizzando il
ricatto elettoralistico.
Attraverso un “
SI’ “ referendario alla approvazione della Riforma
costituzionale , verrebbe finalmente assicurato
il successo di progetti politico-affaristici di proporzioni
sempre maggiori e il concentramento di poteri oligarchici sempre più forti,
favoriti da governi sostenuti da maggioranze parlamentari precostituite , con
poteri legislativi favorevoli a interessi dominanti e prevalenti sulle istanze
socio-economiche di masse popolari più in sofferenza . Un sistema politico, che
con i maggiori poteri acquisiti, avrebbe di certo più ampie possibilità di
intervenire con mezzi autoritari e repressivi nei confronti di manifestazioni
popolari di opposizione a quelle decisioni di governo che risultassero contrarie
ai legittimi interessi e diritti sociali dei cittadini.
Ti
ringrazio per l’ascolto e ti saluto
APPELLO AI CITTADIN I ITALIANI riguardo al
Referendum sulle riforme Costituzionali
( Video intervista di
Ferdinando Imposimato )
CITTADINO ITALIANO , se gli sproloqui
, gli interventi logorroici renziani . e
dei suoi accoliti non hanno ancora obnubilato le tue capacità di intendere e di
volere , cercando di convincerti a votare SI per la riforma della Costituzione
, ASCOLTA con ATTENZIONE quanto viene detto da
un alto magistrato , quale è Ferdinando Imposimato . I suoi ragionamenti sono
suffragati da fatti reali , a volte estremamente drammatici ed anche tragici e
cruenti , in uno scenario politico globale , nel quale sono sempre più evidenti
enormi interessi di potenti gruppi finanziari e di persone organizzate in
gruppi di " famiglie " dai poteri forti , occulti , a livello
mondiale per il controllo politico ed economico delle nazioni e dei popoli ,
per il dominio totale e più accentrato , per la gestione diretta delle risorse
energetiche in tutto il globo , per l'aumento sempre maggiore delle ricchezze
nelle mani di minoranze , per un drastico ridimensionamento dei diritti sociali
e aumento della povertà generale , attraverso leggi apposite , emesse da
governi oligarchici , favorevoli agli interessi di caste privilegiate , che
imporranno alle popolazioni sistemi autarchici , illiberali , antidemocratici ,
nel commercio , nello scambio e consumo di prodotti alimentari ed altro, nel
mondo del lavoro , nella cultura , nella vita sociale ,collettiva ed
individuale dei cittadini , specialmente del nostro Paese , che fatica molto
nella crescita economica e sociale.
Pertanto , ASCOLTA , cittadino , le parole di Imposimato e
rifletti attentamente sulle conseguenze di un cambiamento così importante quale
potrà essere la riforma della nostra
Costituzione . E' ormai chiaro il progetto dei fautori e sostenitori del SI ; i
quali conteranno anche molto su una imponente astensione dal voto da parte di
molti cittadini , che poco o quasi nulla hanno capito sulle proposte di legge
di riforma . Per questo motivo è assolutamente importante e vitale per il
nostro Paese , per l'avvenire professionale dei nostri figli , per la tutela
delle classi meno abbienti , per la libertà , per la pace e la sicurezza , andare a votare per dire NO alle riforme costituzionali.
IL
CAVALLO DI TROYA
Un altro importantissimo motivo per votare “ N O “ al Referendum sulle Riforme
Costituzionali !
Premessa :
Per quale
motivo , i padri costituenti non hanno voluto il “
vincolo di mandato “ per il
parlamentare ?
L’articolo 67 della Costituzione :1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Il non vincolo di mandato fu concepito per garantire la libertà di espressione ai membri del Parlamento: Infatti , il legame tra l’eletto e gli elettori viene dunque concepito come “responsabilità politica”, non come un “mandato imperativo”, che è vietato. La libertà da questo vincolo è molto particolare, soprattutto se la si lega ai temi etici o alle decisioni che i parlamentari potrebbero dover prendere riguardo ad avvenimenti molto importanti e delicati , come ad esempio , nel caso in cui scoppiasse una guerra.
Nella attuale Costituzione ,ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione in generale, e non la sola provincia in cui è stato eletto , quindi sarebbe sbagliato che ogni parlamentare eletto dovesse comportarsi esclusivamente a difesa degli interessi dei propri elettori , come invece imporrebbe il cosiddetto “mandato imperativo “ , che è appunto vietato nella nostra Costituzione.
Con la riforma Costituzionale , l’art. 67 viene sostituito dal seguente :
«Art. 67. -- I membri del
Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Pertanto , pur restando invariato il divieto del vincolo di mandato , però , in questo nuovo articolo , il riferimento è rivolto a tutti i membri del
Parlamento , intesi collegialmente , e
non più ad ogni singolo membro del
Parlamento ;per quanto attiene alla “ rappresentanza “ parlamentare , questa
viene contemplata nell’art. 55 , nel quale sai legge : Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del
rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo
politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del
Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le
istituzioni territoriali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei
casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all'esercizio
delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi
della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle
decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle
politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche
pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica
dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle
nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
Allora , quali sono i motivi che sottendono al queste
modificazioni , volute dalla Riforma ?
Viene meno la rappresentanza soggettiva del singolo Senatore nei
confronti della Nazione , la quale viene sostituita da una rappresentanza
collegiale ( il Senato ) nei confronti
delle istituzioni territoriali , pur
restando inalterato per ogni Parlamentare il “ non vincolo di mandato “ .
Ciò consente ad ogni
Parlamentare ( sia Deputato sia Senatore ) di essere libero di muoversi nelle proprie individuali
scelte opportunistiche , in un campo prettamente politico-partitico, quando e
dove ritiene utile , e in particolare ad ogni
Deputato della Camera di muoversi verso quel Partito , che ha ottenuto voti in quantità tali da
conseguire un cospicuo premio di maggioranza ,e quindi il potere di governare ,
in forza di una opportuna legge elettorale ( Italicum ) .
Pertanto , un Governo , cioè un
Partito che avrebbe un forte , indiscusso potere sui
Deputati ; su ciascun Deputato , che sia stato eletto nella propria lista ,
oppure in altre liste, tale da
determinare indirizzi e decisioni legislative parlamentari a senso unico ;
decisioni , quindi , che potrebbero essere non solo non corrispondenti ai
bisogni e alle necessità della cittadinanza , ma purtroppo e probabilmente anche
contrarie agli interessi pubblici , a
favore di interessi di caste e gruppi affaristici ; il tutto , operando sempre in linea con i dettami
delle volute e realizzate “
Riforme Costituzionali “ , in specie
dell’art. 67 .
Il disegno di legge costituzionale
Nota
di Filippo Margio :
“ Un cittadino italiano leale alla
repubblica ha il dovere e il diritto, prima di votare si o no al referendum
costituzionale di ottobre, di leggere e valutare con onestà intellettuale la
modifica proposta tenendo presente anche se i tempi sono cambiati l'impegno
profuso dai nostri padri costituenti . buon lavoro!!!! “
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N.1429-D
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1429-D DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e dal
Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI) (V. Stampato n. 1429)
approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della
Repubblica l’8 agosto 2014 (V.
Stampato Camera n. 2613) approvato, con modificazioni, in sede di
prima deliberazione, dalla
Camera dei deputati il 10 marzo 2015 (V. Stampato Senato n.
1429-B) approvato, con modificazioni,
nuovamente in sede di prima deliberazione, del Senato della
Repubblica, il 13 ottobre 2015 (V.
Stampato Camera n. 2613-B) approvato, senza modificazioni,
nuovamente in sede di prima
deliberazione, dalla Camera dei deputati, l’11 gennaio 2016
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 gennaio 2016
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e
la revisione del titolo V della parte II della Costituzione
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Approvato, in prima deliberazione,
dal Senato della
Repubblica e dalla Camera dei deputati
CAPO I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 1. (Funzioni delle Camere) 1. L'articolo 55 della Costituzione
Articolo 55
1. Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla
Costituzione.
è sostituito dal seguente: «Art. 55. -- Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di
elezione delle Camere promuovono
l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun
membro della Camera dei deputati
rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del
rapporto di fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione
legislativa e quella di controllo dell'operato del
Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni
territoriali ed esercita funzioni di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della
Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione
legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla
Costituzione, nonché all'esercizio delle
funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi
della Repubblica e l'Unione europea.
Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione
degli atti normativi e delle politiche
dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività
delle pubbliche amministrazioni e
verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui
territori. Concorre ad esprimere pareri sulle
nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a
verificare l'attuazione delle leggi
dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione».
Art. 2. (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) 1.
L'articolo 57 della
Costituzione
Articolo 57
1. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
2. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
3. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle
d’Aosta uno.
4. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione
Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla
popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti
interi e dei più alti
resti.
è sostituito dal seguente: «Art. 57. -- Il Senato della Repubblica
è composto da novantacinque
senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da
cinque senatori che possono essere nominati
dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli
delle Province autonome di Trento e
di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i
propri componenti e, nella misura di
uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi
territori. Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province
autonome di Trento e di Bolzano ne ha
due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del
precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale
risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La
durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali
dai quali sono stati eletti, in conformità
alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in
occasione del rinnovo dei medesimi
organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto
comma. Con legge approvata da
entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei
seggi e di elezione dei membri del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché
quelle per la loro sostituzione, in caso di
cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono
attribuiti in ragione dei voti espressi e
della composizione di ciascun Consiglio».
Art. 3. (Modifica all'articolo 59 della Costituzione) 1. All'articolo 59
della Costituzione, il
secondo comma
Articolo 59
1. È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
2. Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la
Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Tali
senatori durano in carica sette anni e non possono essere
nuovamente nominati».
Art. 4. (Durata della Camera dei deputati) 1. L'articolo 60 della
Costituzione
Articolo 60
1. La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
2. La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
è sostituito dal seguente: «Art. 60. -- La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni. La durata
della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra».
Art. 5. (Modifica all'articolo 63 della Costituzione) 1. All'articolo 63
della Costituzione
Articolo 63
1. Ciascuna Camera
elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
2. Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono
quelli della Camera
dei deputati.
, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento
stabilisce in quali casi l'elezione o la
nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica
possono essere limitate in ragione
dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6. (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione) 1. All'articolo 64
della Costituzione
Articolo 64
1. Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
3. Le deliberazioni
di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
4. I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo,
di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è
inserito il seguente: «I
regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze
parlamentari. Il regolamento della
Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»; b)
il quarto comma è sostituito dal
seguente: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute delle
Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»; c) è
aggiunto, in fine, il seguente
comma: «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare
alle sedute dell'Assemblea e ai
lavori delle Commissioni».
Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della
Repubblica) 1. All'articolo 66
della Costituzione
Articolo 66
1. Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di
ineleggibilità e di
incompatibilità.
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della
Repubblica prende atto della cessazione dalla
carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza
da senatore».
Art. 8. (Vincolo di mandato) 1. L'articolo 67 della Costituzione
Articolo 67
1. Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di
mandato.
è sostituito dal seguente: «Art. 67. -- I membri del Parlamento
esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato».
Art. 9. (Indennità parlamentare) 1. All'articolo 69 della Costituzione
Articolo 69
1. I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati».
Art. 10. (Procedimento legislativo) 1. L'articolo 70 della Costituzione
Articolo 70
1. La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
è sostituito dal seguente: «Art. 70. -- La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due
Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali, e soltanto per le
leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti
la tutela delle minoranze linguistiche,
i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui
all'articolo 71, per le leggi che
determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi
di governo, le funzioni fondamentali
dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei
Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e
i termini della partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea, per
quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di senatore di cui
all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli
57, sesto comma, 80, secondo periodo,
114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119,
sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi,
ciascuna con oggetto proprio,
possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma
del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei
deputati. Ogni disegno di legge
approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al
Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,
può disporre di esaminarlo. Nei trenta
giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare
proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il
termine per deliberare, ovvero quando la
Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge
può essere promulgata. L'esame del
Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione
all'articolo 117, quarto comma, è disposto
nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i
medesimi disegni di legge, la Camera dei
deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal
Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione
finale a maggioranza assoluta dei
propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81,
quarto comma, approvati dalla Camera dei
deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può
deliberare proposte di modificazione
entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti
delle Camere decidono, d'intesa tra
loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le
norme dei rispettivi regolamenti. Il
Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio
regolamento, svolgere attività
conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all'esame della Camera dei deputati».
Art. 11. (Iniziativa legislativa) 1. All'articolo 71 della Costituzione
Articolo 71
1. L’iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti
ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
2. Il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila
elettori, di un
progetto redatto in articoli.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è
inserito il seguente: «Il Senato
della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti,
richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un
disegno di legge. In tal caso, la
Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il
termine di sei mesi dalla data della
deliberazione del Senato della Repubblica»; b) al secondo comma,
la parola: «cinquantamila» è
sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La
discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge
d'iniziativa popolare sono garantite
nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti
parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei
cittadini alla determinazione delle
politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni
ed effetti di referendum popolari
propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione,
anche delle formazioni sociali. Con
legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di
attuazione».
Art. 12. (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione) 1. L'articolo 72
della Costituzione
Articolo 72
1. Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con
votazione finale.
2. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata
l’urgenza.
3. Può altresì stabilire
in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a
commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di
legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni.
4. La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata
per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di
autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
è sostituito dal seguente: «Art. 72. -- Ogni disegno di legge di
cui all'articolo 70, primo comma,
presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale. Ogni altro
disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo
le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con
votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti,
che, alla Camera dei deputati, sono
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o
un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di
pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale,
per quelli di delegazione legislativa, per
quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di
autorizzazione a ratificare trattati
internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e
consuntivi. Il regolamento del Senato della
Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati ai
sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70,
primo comma, e, in ogni caso, le leggi in
materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali e le leggi di cui
agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla
Camera dei deputati di deliberare,
entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge
indicato come essenziale per l'attuazione
del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del
giorno e sottoposto alla pronuncia in
via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di
settanta giorni dalla deliberazione. In tali
casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti
della metà. Il termine può essere
differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di
esame da parte della Commissione
nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della
Camera dei deputati stabilisce le
modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento
all'omogeneità del disegno di legge».
Art. 13. (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione) 1.
All'articolo 73 della Costituzione,
Articolo 73
1. Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
2. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza,
la
legge è promulgata
nel termine da essa stabilito.
3. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno
successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
il primo comma è sostituito dai seguenti: «Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano
l'elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte,
prima della loro promulgazione, al
giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della
Corte costituzionale, su ricorso
motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della
Camera dei deputati o da almeno un
terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci
giorni dall'approvazione della legge,
prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il
termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il
termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge
non può essere promulgata». 2.
All'articolo 134 della Costituzione,
Articolo 134
1. La Corte
costituzionale giudica:
o sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato
e delle Regioni;
o sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
o sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione.
dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La Corte
costituzionale giudica altresì della legittimità
costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».
Art. 14. (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione) 1. L'articolo 74
della Costituzione
Articolo 74
1. Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una
nuova deliberazione.
2. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
è sostituito dal seguente: «Art. 74. -- Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione. Qualora la richiesta
riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma
dell'articolo 77, il termine per la
conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è
nuovamente approvata, questa deve
essere promulgata».
Art. 15. (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione) 1. L'articolo 75
della Costituzione
Articolo 75
1. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
3. Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
4. La proposta
soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge determina
le modalità di attuazione del referendum.
è sostituito dal seguente: «Art. 75. -- È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di
legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è
ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La
proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto o, se avanzata da
ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera dei deputati, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La
legge determina le modalità di
attuazione del referendum».
Art. 16. (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza) 1.
All'articolo 77 della Costituzione
Articolo 77
1. Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge
ordinaria.
2. Quando, in casi
straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità,
provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle
Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
3. I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla
loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non
convertiti.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le
parole: «delle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»; b) al secondo
comma, le parole: «alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono»
sono sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due
Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata e si riunisce»; c) al
terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « o, nei casi in cui il
Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo
74, una nuova deliberazione, entro
novanta giorni dalla loro pubblicazione»; 2) al secondo periodo,
le parole: «Le Camere possono» sono
sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge»
sono soppresse; d) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: «Il Governo non può, mediante
provvedimenti provvisori con forza di legge:
disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma,
con esclusione, per la materia
elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento
elettorale e dello svolgimento delle
elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti
giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia
di norme di legge o di atti aventi forza
di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per
vizi non attinenti al procedimento. I
decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto
specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo
e quarto comma, dei disegni di
legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della
Repubblica entro trenta giorni dalla loro
presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di
modificazione possono essere deliberate
entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge
di conversione, che deve avvenire
non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso
dell'esame dei disegni di legge di conversione
dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee
all'oggetto o alle finalità del
decreto».
Art. 17. (Deliberazione dello stato di guerra) 1. L'articolo 78 della
Costituzione
Articolo 78
1. Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
è sostituito dal seguente: «Art. 78. -- La Camera dei deputati
delibera a maggioranza assoluta lo
stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
Art. 18. (Leggi di amnistia e indulto) 1. All'articolo 79
Articolo 79
1. L’amnistia e l’indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
2. La legge che
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
3. In ogni caso l’amnistia
e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del
disegno di legge.
, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera,» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati,».
Art. 19. (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) 1.
All'articolo 80 della
Costituzione
Articolo 80
1. Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o
prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o
modificazioni di leggi.
, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle
seguenti: «La Camera dei deputati
autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi
che autorizzano la ratifica dei
trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
sono approvate da entrambe le
Camere».
Art. 20. (Inchieste parlamentari) 1. L'articolo 82 della Costituzione
Articolo 82
1. Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare
la
proporzione dei vari
gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
è sostituito dal seguente: «Art. 82. -- La Camera dei deputati può
disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse
concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna
Camera nomina fra i propri componenti
una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata
in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
CAPO II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21. (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di
delegati regionali e di quorum
per l'elezione del Presidente della Repubblica) 1. All'articolo 83
della Costituzione
Articolo 83
1. Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia
assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
3. L’elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi
dell’assemblea. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è
abrogato; b) al terzo comma, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei votanti».
Art. 22. (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della
Repubblica) 1. All'articolo 85 della
Costituzione
Articolo 85
1. Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni.
2. Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta
comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
3. Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro
quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le
parole: «e i delegati regionali,»
sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Quando il Presidente della Camera
esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in
cui questi non possa adempierle, il
Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta
comune»; b) al terzo comma, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei
deputati è sciolta, o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova».
Art. 23. (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica) 1.
All'articolo 86 della
Costituzione
Articolo 86
1. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal
Presidente del Senato.
2. In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il
Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro
quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro
cessazione.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le
parole: «del Senato» sono sostituite
dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; b) al secondo comma,
le parole: «il Presidente della
Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il
Presidente del Senato indice», le
parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti:
«la Camera dei deputati è sciolta» e
la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24. (Scioglimento della Camera dei deputati) 1. All'articolo 88 della
Costituzione,
Articolo 88
1. Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di
esse.
2. Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in
tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della
Repubblica può, sentito il suo
Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
CAPO III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25. (Fiducia al Governo) 1. All'articolo 94 della Costituzione
Articolo 94
1. Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere.
2. Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
3. Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
4. Il voto contrario
di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
5. La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le
parole: «delle due Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; b) al
secondo comma, le parole: «Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle
seguenti: «La fiducia è accordata o
revocata»; c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «innanzi alla
Camera dei deputati»; d) al quarto comma, le parole: «di una o
d'entrambe le Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; e) al
quinto comma, dopo la parola: «Camera»
sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26. (Modifica all'articolo 96 della Costituzione) 1. All'articolo 96
della Costituzione
Articolo 96
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti,
per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite
con legge
costituzionale.
, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
Art. 27. (Modifica all'articolo 97 della Costituzione) 1. Il secondo
comma dell'articolo 97 della
Costituzione
Articolo 97
1. Le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano
l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
2. I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon
andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
3. Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità
proprie dei funzionari.
4. Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti
dalla legge.
è sostituito dal seguente: «I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la
trasparenza dell'amministrazione».
Art. 28. (Soppressione del CNEL) 1. L'articolo 99 della Costituzione
Articolo 99
1. Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla
legge, di
esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e
qualitativa.
2. È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli
sono attribuite dalla
legge.
3. Ha l’iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale
secondo i princìpi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
è abrogato.
CAPO IV MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29. (Abolizione delle Province) 1. All'articolo 114 della
Costituzione
Articolo 114
1. La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e
dallo Stato.
2. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti,
poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le
parole: «dalle Province,» sono
soppresse; b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono
soppresse.
Art. 30. (Modifica all'articolo 116 della Costituzione) 1. All'articolo
116 della Costituzione
Articolo 116
1. Il Friuli Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
2. La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
di
Bolzano.
3. Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma
dell’art. 117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle letterel),
limitatamente all’organizzazione
della giustizia di pace, n)
e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel
rispetto dei princìpi
di cui all’art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle
disposizioni generali e comuni per le
politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del
lavoro e all'istruzione e formazione
professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e
u), limitatamente al governo del
territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, anche su richiesta delle
stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 119, purché la Regione sia in
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio. La legge è approvata da
entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione
interessata».
Art. 31. (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione) 1. L'articolo
117 della Costituzione
Articolo 117
1. La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
1. politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;
diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;
2. immigrazione;
3. rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
4. difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
5. moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie;
6. organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
7. ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
8. ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
9. cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
10. giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
11. determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono
essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
12. norme generali
sull’istruzione;
13. previdenza
sociale;
14. legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città
metropolitane;
15. dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
16. pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei
dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
17. tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
3. Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle
Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva
l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori
produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del
territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
complementare e
integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali;
casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e
agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà
legislativa, salvo
che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione
dello Stato.
4. Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla
legislazione dello Stato.
5. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel
rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
6. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle
Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e
le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e
dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
7. Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne
nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle
cariche elettive.
8. La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle
proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
9. Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
è sostituito dal seguente: «Art. 117. -- La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e
dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo
e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea; b) immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari e assicurativi;
tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato;
armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario;
perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento
amministrativo e sulla disciplina giuridica del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad
assicurarne l'uniformità sul territorio
nazionale; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le
politiche sociali e per la sicurezza
alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione;
ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca
scientifica e tecnologica; o) previdenza
sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
tutela e sicurezza del lavoro;
politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni
sull'istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Città
metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative
dei Comuni; q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con
l'estero; r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati, dei processi e delle relative
infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici; ambiente ed ecosistema;
ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle
attività culturali e sul turismo; t)
ordinamento delle professioni e della comunicazione; u)
disposizioni generali e comuni sul governo
del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione
civile; v) produzione, trasporto e
distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture
strategiche e grandi reti di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
porti e aeroporti civili, di interesse
nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in materia di rappresentanza
delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio
regionale e mobilità al suo interno, di
dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei
servizi sanitari e sociali, di
promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in
ambito regionale dei servizi alle
imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di
servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche
universitario; in materia di disciplina,
per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della
promozione dei beni ambientali,
culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione
regionale del turismo, di regolazione,
sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle
relazioni finanziarie tra gli enti
territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi
programmatici regionali e locali di finanza
pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla
competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in
materie non riservate alla
legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità
giuridica o economica della Repubblica,
ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti
normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite con
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle
Regioni secondo le rispettive
competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di
delegare alle Regioni l'esercizio di tale
potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I
Comuni e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica
le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza
la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato».
Art. 32. (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione) 1. All'articolo
118 della Costituzione
Articolo 118
1. Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario,
siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
2. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di
quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h)
del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento
nella materia della
tutela dei beni culturali.
4. Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di
sussidiarietà.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la
parola: «Province,» è soppressa; b)
dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le funzioni
amministrative sono esercitate in modo da
assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, secondo criteri di efficienza
e di responsabilità degli amministratori»; c) al secondo comma, le
parole: «, le Province» sono
soppresse; d) al terzo comma, le parole: «nella materia della
tutela dei beni culturali» sono
sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni
culturali e paesaggistici»; e) al quarto
comma, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 33. (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione) 1. L'articolo
119 della Costituzione
Articolo 119
1. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e
di spesa, nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza
dei
vincoli economici e
finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
2. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e
applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
3. La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con
minore capacità
fiscale per abitante.
4. Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle
Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
5. Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e
Regioni.
6. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito
secondo i princìpi
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento
e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di
bilancio. È esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
è sostituito dal seguente: «Art. 119. -- I Comuni, le Città
metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione
e secondo quanto disposto
dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti
assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei
Comuni, delle Città metropolitane
e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di
riferimento di costo e di fabbisogno
che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle
medesime funzioni. Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e
Regioni. I Comuni, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
Art. 34. (Modifica all'articolo 120 della Costituzione) 1. All'articolo
120,
Articolo 120
1. La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle
cose tra le Regioni,
né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
2. Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei
Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo»
sono inserite le seguenti: «,
acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato
della Repubblica, che deve essere reso
entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e stabilisce i casi
di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni
quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario
dell'ente».
Art. 35. (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed
equilibrio tra i sessi
nella rappresentanza) 1. All'articolo 122
Articolo 122
1. Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri
componenti della
Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della
Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli
organi elettivi.
2. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.
3. Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
4. I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti
dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
5. Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto
a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e i relativi
emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci
dei Comuni capoluogo di Regione. La
legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali
per promuovere l'equilibrio tra donne
e uomini nella rappresentanza».
Art. 36. (Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni
regionali) 1. All'articolo
126
Articolo 126
1. Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio
regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
2. Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante
mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione
prima di tre giorni
dalla presentazione.
3. L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio
universale e diretto,
nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In
ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il
Consiglio.
, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: «Il decreto è adottato
previo parere del Senato della Repubblica».
CAPO V MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37. (Elezione dei giudici della Corte costituzionale) 1.
All'articolo 135 della Costituzione
Articolo 135
1. La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della
Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature
ordinaria ed amministrative.
2. I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni
superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli
avvocati dopo venti
anni d’esercizio.
3. I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal
giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
4. Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
5. La Corte elegge
fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che
rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di
giudice.
6. L’ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati
dalla legge.
7. Nei giudizi di
accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici
ordinari
della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a
senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è
sostituito dal seguente: «La Corte
costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo
nominati dal Presidente della
Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, tre dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica»; b) al settimo comma,
la parola: «senatore» è sostituita
dalla seguente: «deputato».
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38. (Disposizioni consequenziali e di coordinamento)
1. All'articolo 48,
Articolo 48
1. Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge
stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti
all’estero e ne
assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri
determinati dalla legge.
4. Il diritto di voto
non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale
irrevocabile o nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge.
terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati».
2. L'articolo 58 della Costituzione
Articolo 58
1. I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno
di età.
2. Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
è abrogato.
3. L'articolo 61 della Costituzione
Articolo 61
1. Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
2. Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
è sostituito dal seguente: «Art. 61. -- L'elezione della nuova
Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno
dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati
sono prorogati i poteri della
precedente».
4. All'articolo 62 della Costituzione
Articolo 62
1. Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
2. Ciascuna Camera
può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del
Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
3. Quando si riunisce
in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
, il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 73
Articolo 73
1. Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
2. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza,
la
legge è promulgata
nel termine da essa stabilito.
3. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno
successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti:
«Se la Camera dei deputati, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
6. All'articolo 81 della Costituzione
Articolo 81
1. Lo Stato assicura
l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi
avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico.
2. Il ricorso all’indebitamento
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi
eccezionali.
3. Ogni legge che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
4. Le Camere ogni
anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
5. L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non
superiori
complessivamente a quattro mesi.
6. Il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio
tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le
parole: «delle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la
parola: «rispettivi» è sostituita dalla
seguente: «suoi»; b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni
anno approvano» sono sostituite
dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»; c) al
sesto comma, le parole: «di
ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera
dei deputati,».
7. All'articolo 87 della Costituzione
Articolo 87
1. Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
2. Può inviare
messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
4. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
7. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando
occorra, l’autorizzazione
delle Camere.
9. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la
legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
11. Può concedere
grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le
parole: «delle nuove Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»; b)
all'ottavo comma, le parole: «delle
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei
deputati. Ratifica i trattati relativi
all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa
l'autorizzazione di entrambe le Camere»; c) al
nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Camera dei deputati».
8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è
sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le
Città metropolitane e i Comuni».
9. All'articolo 120
Articolo 120
1. La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle
cose tra le Regioni,
né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
2. Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei
Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli
essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali
dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle
Province» sono inserite le seguenti:
«autonome di Trento e di Bolzano».
10. All'articolo 121
Articolo 121
1. Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
2. Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
3. La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
4. Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative
delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati».
11. All'articolo 122
Articolo 122
1. Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri
componenti della
Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della
Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli
organi elettivi.
2. Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.
3. Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
4. I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti
dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
5. Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto
a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere
del Parlamento» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
12. All'articolo 132
Articolo 132
1. Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o
la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e
la proposta sia
approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
2. Si può, con l’approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o
delle Province interessate e» sono
soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle
seguenti: «i Comuni,».
13. All'articolo 133 della Costituzione
Articolo 133
1. Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una
Regione sono
stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa
Regione.
2. La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio
nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
, il primo comma è abrogato.
14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1,
12. - (1) 1. La
deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
per i reati di alto
tradimento e di attentato alla
Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un
Comitato formato dai componenti della Giunta
del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della
Camera dei deputati competenti per le
autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti (2).
2. Il Comitato di cui al comma 1 è
presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal
Presidente della Giunta della Camera dei
deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di Ministri nonché di altri
soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato
di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale
può disporne la sospensione dalla carica.
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 3 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
(2) V. l'art. 2 del
Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il
Comitato di cui al comma 1 è presieduto
dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate
le seguenti modificazioni: a)
l'articolo 5 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera cui appartengono le
persone nei cui confronti si deve
procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono
membri del
Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a
Camere diverse o si deve procedere
esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere. è
sostituito dal seguente: «Art. 5. -- 1. L'autorizzazione prevista
dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi
altresì soggetti che non sono
membri della medesima Camera dei deputati»; b) le parole: «Camera
competente ai sensi
dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Camera
dei deputati».
16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967
3. - I giudici della Corte
costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune
delle
due Camere, a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea (1). Per gli
scrutini successivi al terzo è sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
(1) V. l'art. 3
della l. 11 marzo 1953, n. 87.
, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune
delle due Camere» sono sostituite
dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l’Assemblea»
sono sostituite dalle
seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l’Assemblea»
sono sostituite dalle
seguenti: «di ciascuna Camera».
Art. 39.
(Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di
entrata in
vigore della legge di cui all'articolo 57,sesto comma, della
Costituzione
Articolo 57
1. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
2. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
3. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle
d’Aosta uno.
4. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione
Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla
popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti
interi e dei più alti
resti.
, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, per l'elezione del Senato della
Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di
Trento, ogni consigliere può votare
per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci
dei rispettivi territori. Al fine
dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide
il numero dei voti espressi per il
numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si
divide poi per tale quoziente il
numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I
seggi sono assegnati a ciascuna lista
di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo
l'ordine di presentazione nella lista
dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste
che hanno conseguito i maggiori
resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non
ha ottenuto seggi o, in mancanza, a
quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che
ha ottenuto il maggior numero di
voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o,
in alternativa, di un consigliere,
nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un
senatore dalla carica di consigliere o di
sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o
sindaco primo tra i non eletti della
stessa lista. 2. Quando, in base all'ultimo censimento generale
della popolazione, il numero di
senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della
Costituzione
Articolo 57
5. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
6. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
7. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle
d’Aosta uno.
8. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione
Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla
popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti
interi e dei più alti
resti.
, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è diverso da quello risultante in
base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i
senatori nel numero corrispondente
all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo
articolo 57 della Costituzione.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. 3.
Nella legislatura in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte
entrambe le Camere, non si procede alla
convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della
Repubblica. 4. Fino alla data di
entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima
costituzione del Senato della Repubblica
ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro
dieci giorni dalla data della prima
riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte
dopo la data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. Qualora alla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei
deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di
Consigli regionali o dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli
sono convocati in collegio
elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. 5. I senatori
eletti sono proclamati dal Presidente
della Giunta regionale o provinciale. 6. La legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è approvata entro
sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei
deputati di cui al comma 4. 7. I
senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale permangono
nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della
Repubblica. 8. Le disposizioni dei
regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di
entrata in vigore delle loro
modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla
Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale. 9. Fino
all'adeguamento del
regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto
dall'articolo 72, settimo comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge
costituzionale, in ogni caso il
differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può
essere inferiore a dieci giorni. 10.
In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione,
come modificato dall'articolo 37
della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica
dei giudici della Corte costituzionale
nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono
attribuite alternativamente,
nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione,
nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, su ricorso
motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti
della Camera dei deputati o un
terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi
promulgate nella medesima legislatura
che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte
costituzionale. La Corte costituzionale
si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui
al presente comma, il termine di cui
al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni
legislative e regolamentari a quanto ivi
stabilito. 12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi
dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
leggi adottate ai sensi dell'articolo
117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 31 della presente
legge costituzionale. 13. Le disposizioni di cui al capo IV della
presente legge costituzionale non si
applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano fino alla
revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le
medesime Regioni e Province autonome. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e sino alla revisione dei
predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di
quelle che si riferiscono alle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
nel testo vigente fino alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma
la disciplina vigente prevista dai
medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di
quanto previsto dall'articolo 120 della
Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime
Regioni a statuto speciale e Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale. 14. La Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata
in vigore della presente legge
costituzionale.
Art. 40.
(Disposizioni finali) 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) è
soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la semplificazione e la pubblica
amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomina, con proprio decreto,
un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria
del CNEL, per le attività relative al
patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione
delle risorse umane e
strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti
conseguenti alla soppressione.
All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono
dall'incarico gli organi del CNEL e i
suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di
rappresentanza. 2. Non possono
essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari
recanti oneri a carico della finanza
pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli
regionali. 3. Tenuto conto di quanto
disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura
in corso alla data della sua entrata
in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
provvedono, secondo criteri di
efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle
amministrazioni parlamentari,
mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e
strumentali e ogni altra forma di
collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, formato dal
personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico
del personale dipendente, nel
quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei
rispettivi ordinamenti e stabilite le
procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità
ai princìpi di autonomia,
imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le
Camere definiscono altresì di
comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle
dipendenze delle formazioni
organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.
Restano validi a ogni effetto i
rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto
conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali
generali relativi agli enti di area
vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in
materia sono adottate con legge
regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città
metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. 5. Fermo
restando quanto stabilito
dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui
al medesimo articolo 59, secondo
comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge
costituzionale, non possono eccedere, in
ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della
permanenza in carica dei senatori a
vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Lo stato e le
prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati
secondo le disposizioni già vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 6. I
senatori della Provincia autonoma di
Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della
consistenza dei gruppi linguistici in
base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni
consigliere può votare per due liste di
candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei
rispettivi territori.
Art. 41.
(Entrata in vigore) 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
successiva alla promulgazione. Le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a
decorrere dalla legislatura successiva
allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli
articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e
11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.
Titolo IV - Rapporti politici - art. 48-54
Articolo 48
5. Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
6. Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
7. La legge
stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti
all’estero e ne
assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri
determinati dalla legge.
8. Il diritto di voto
non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale
irrevocabile o nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Articolo 49
1. Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a
determinare la politica nazionale.
Articolo 50
1. Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o
esporre comuni
necessità.
Articolo 51
1. Tutti i cittadini
dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive
in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
2. La legge può, per
l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli
italiani non
appartenenti alla Repubblica.
3. Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Articolo 52
1. La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino.
2. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non
pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
3. L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Articolo 53
1. Tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
2. Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Articolo 54
1. Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le
leggi.
2. I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed
onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione I. - Le Camere - art. 55-69
Articolo 55
1. Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla
Costituzione.
Articolo 56
1. La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
2. Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
3. Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di
età.
4. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta
dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti
resti.
Articolo 57
9. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
10. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
11. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle
d’Aosta uno.
12. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione
Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla
popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti
interi e dei più alti
resti.
Articolo 58
3. I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno
di età.
4. Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Articolo 59
1. È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
2. Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la
Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Articolo 60
1. La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
2. La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Articolo 61
3. Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
4. Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Articolo 62
4. Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
5. Ciascuna Camera
può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del
Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
6. Quando si riunisce
in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Articolo 63
1. Ciascuna Camera
elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
2. Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono
quelli della Camera
dei deputati.
Articolo 64
1. Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
3. Le deliberazioni
di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
4. I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo,
di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Articolo 65
1. La legge determina
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di
senatore.
2. Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66
1. Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di
ineleggibilità e di
incompatibilità.
Articolo 67
1. Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Articolo 68
1. I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei
voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
2. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può
essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
3. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in
qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Articolo 69
1. I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge
Sezione II. - La formazione delle leggi - art.
70-82
Articolo 70
1. La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Articolo 71
1. L’iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti
ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
2. Il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila
elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Articolo 72
1. Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale.
2. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata
l’urgenza.
3. Può altresì
stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a
commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di
legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni.
4. La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata
per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di
autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Articolo 73
4. Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
5. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza,
la
legge è promulgata
nel termine da essa stabilito.
6. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno
successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Articolo 74
1. Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una
nuova deliberazione.
2. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Articolo 75
1. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
3. Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
4. La proposta
soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge determina
le modalità di attuazione del referendum.
Articolo 76
1. L’esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione
di princìpi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Articolo 77
1. Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge
ordinaria.
2. Quando, in casi
straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità,
provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle
Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
3. I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla
loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non
convertiti.
Articolo 78
1. Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Articolo 79
1. L’amnistia e l’indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
2. La legge che
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
3. In ogni caso l’amnistia
e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del
disegno di legge.
Articolo 80
1. Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o
prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o
modificazioni di leggi.
Articolo 81
7. Lo Stato assicura
l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi
avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico.
8. Il ricorso all’indebitamento
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi
eccezionali.
9. Ogni legge che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
10. Le Camere ogni
anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
11. L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non
superiori
complessivamente a quattro mesi.
12. Il contenuto
della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare
l’equilibrio
tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Articolo 82
1. Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare
la
proporzione dei vari
gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Titolo II - Il Presidente della Repubblica - art.
83-91
Articolo 83
1. Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia
assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
3. L’elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi
dell’assemblea. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Articolo 84
1. Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni
d’età e goda dei
diritti civili e politici.
2. L’ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
3. L’assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Articolo 85
1. Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni.
2. Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta
comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
3. Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro
quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Articolo 86
1. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal
Presidente del Senato.
2. In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il
Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro
quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro
cessazione.
Articolo 87
13. Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
14. Può inviare
messaggi alle Camere.
15. Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
16. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
17. Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
18. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
19. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
20. Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando
occorra, l’autorizzazione
delle Camere.
21. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la
legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
22. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
23. Può concedere
grazia e commutare le pene.
24. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Articolo 88
1. Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di
esse.
2. Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in
tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
Articolo 89
1. Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
2. Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal
Presidente del
Consiglio dei ministri.
Articolo 90
1. Il Presidente
della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle
sue
funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
2. In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei
suoi membri.
Articolo 91
1. Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla
Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Sezione I. - Il Consiglio dei ministri - art. 92-96
Articolo 92
1. Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di
questo, i ministri.
Articolo 93
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
Articolo 94
1. Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere.
2. Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
3. Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
4. Il voto contrario
di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
5. La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Articolo 95
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile.
Mantiene l’unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri.
2. I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente
degli atti dei loro
dicasteri.
3. La legge provvede
all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione
dei ministeri.
Articolo 96
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti,
per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite
con legge
costituzionale.
Sezione II. - La Pubblica Amministrazione - art.
97-98
Articolo 97
1. Le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano
l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
2. I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon
andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
3. Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità
proprie dei funzionari.
4. Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti
dalla legge.
Articolo 98
1. I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
2. Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
3. Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i
militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e
consolari all’estero.
Sezione III. - Gli organi ausiliari - art. 99-100
Articolo 99
4. Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla
legge, di
esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e
qualitativa.
5. È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli
sono attribuite dalla
legge.
6. Ha l’iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale
secondo i princìpi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 100
1. Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia
nell’amministrazione.
2. La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti
dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via
ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
3. La legge assicura
l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni - art.
114-133
Articolo 114
4. La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e
dallo Stato.
5. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti,
poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
6. Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Articolo 115 .......................... (abrogato).
Articolo 116
1. Il Friuli Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
2. La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
di
Bolzano.
3. Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma
dell’art. 117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle letterel),
limitatamente all’organizzazione
della giustizia di pace, n)
e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel
rispetto dei princìpi
di cui all’art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Articolo 117
1. La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
1. politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;
diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
2. immigrazione;
3. rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
4. difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
5. moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie;
6. organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
7. ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
8. ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
9. cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
10. giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
11. determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono
essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
12. norme generali
sull’istruzione;
13. previdenza
sociale;
14. legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città
metropolitane;
15. dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
16. pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei
dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
17. tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
3. Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle
Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva
l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori
produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del
territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
complementare e
integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali;
casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e
agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà
legislativa, salvo
che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione
dello Stato.
4. Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla
legislazione dello Stato.
5. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel
rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
6. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle
Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e
le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e
dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
7. Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne
nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle
cariche elettive.
8. La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle
proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
9. Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Articolo 118
1. Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario,
siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
2. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di
quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h)
del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento
nella materia della
tutela dei beni culturali.
4. Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di
sussidiarietà.
Articolo 119
1. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e
di spesa, nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza
dei
vincoli economici e
finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
2. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e
applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
3. La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con
minore capacità
fiscale per abitante.
4. Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle
Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
5. Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e
Regioni.
6. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito
secondo i princìpi
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento
e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di
bilancio. È esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Articolo 120
3. La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle
cose tra le Regioni,
né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
4. Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei
Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli
essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali
dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Articolo 121
5. Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
6. Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni
conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
7. La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
8. Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative
delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Articolo 122
6. Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri
componenti della
Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della
Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli
organi elettivi.
7. Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.
8. Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
9. I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti
dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
10. Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto
a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Articolo 123
1. Ciascuna Regione
ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i princìpi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di
iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
2. Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza
assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore
di
due mesi. Per tale
legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
3. Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non
è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti
validi.
4. In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la
Regione e gli enti locali.
Articolo 124 .......................... (abrogato).
Articolo 125
1.
.......................... (abrogato).
2. Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal
capoluogo della
Regione.
Articolo 126
1. Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio
regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
2. Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante
mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione
prima di tre giorni
dalla presentazione.
3. L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio
universale e diretto,
nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In
ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il
Consiglio.
Articolo 127
1. Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla
sua pubblicazione.
2. La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra
Regione leda la sua
sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto
avente valore di
legge.
Articolo 128 .......................... (abrogato).
Articolo 129 .......................... (abrogato).
Articolo 130 .......................... (abrogato).
Articolo 131
1. Sono costituite le
seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria, Marche; Lazio;
Abruzzi; Molise;
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Articolo 132
3. Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o
la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e
la proposta sia
approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
4. Si può, con l’approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Articolo 133
3. Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una
Regione sono
stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa
Regione.
4. La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio
nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Sezione I. - La Corte costituzionale - art. 134-137
Articolo 134
1. La Corte
costituzionale giudica:
o sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza
di legge, dello Stato
e delle Regioni;
o sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le
Regioni;
o sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Articolo 135
1. La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della
Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature
ordinaria ed amministrative.
2. I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni
superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli
avvocati dopo venti
anni d’esercizio.
3. I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal
giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
4. Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
5. La Corte elegge
fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che
rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di
giudice.
6. L’ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati
dalla legge.
7. Nei giudizi di
accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici
ordinari
della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a
senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
Articolo 136
1. Quando la Corte
dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza
di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
2. La decisione della
Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati,
affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Articolo 137
1. Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di
legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
2. Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento
della Corte.
3. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.__
Rosario Margio www.lamiavoce37.blogspot.com Una sola camera che decide sulle leggi da approvare rende più facile l'iter legislativo di quelle proposte di legge che favoriscono gli interessi prevalenti e di quei parlamentari che fanno parte del partito di maggioranza. Una maggioranza che consentirebbe la formazione di un Governo e che è costituita da quel partito il quale , in forza della vigente legge elettorale , è riuscito ad acquisire un premio di maggioranza cospicuo , con indice molto elevato ( così come previsto dalla stessa legge elettorale ) , rispetto agli altri partiti . In sostanza , un Governo , divenuto molto forte e sostenuto da un partito , che diventerebbe il partito della nazione , il cui capo ( presidente del Consiglio ) fruirebbe di poteri molto maggiori rispetto a quelli attuali . Sic stantibus rebus , non è difficile ritenere che il sistema democratico , della competizione fra le forze politiche , verrebbe gravemente alterato e si verificherebbe uno squilibrio del sistema , con un accentramento e un consolidamento di poteri nelle mani di persone ( parlamentari ) , i quali potrebbero facilmente utilizzarli e con continuità legislativa a favore di gruppi legati ad interessi economici e finanziari molto forti .
RispondiEliminaMaurizio Bechi Gabrielli : Rispetto quello che hai scritto e lo considero, ma non mi pare che tutta questa democrazia assicurata dalla Costituzione abbia consentito un sistema politico trasparente e partecipato.
RispondiEliminaRosario Margio : Non è certamente nei principi e norme della Costituzione la garanzia che venga realizzato e mantenuto un vero sistema democratico nella nostra società . Piuttosto spetta al Parlamento e ai Governi che applichino realmente ed effettivamente i principi in essa contenuti e che quindi sono alla base di una sana democrazia. Se il sistema politico è degenerato in attività affaristiche e poco trasparenti , ciò è stato cagionato dalla progressiva trasformazione dei partiti , da rappresentazioni di ideologie politiche e sociali in fazioni di interessi di classi , di clan , di caste . In palese offesa e violazione dei principi costituzionali . L'errore più grave che può compiersi è quello di voler riformare la Costituzione , modificandone i cardini di controllo e bilanciamento parlamentare , al fine di cancellare i difetti di un sistema politico-partitico ormai ammalorato , svuotato di principi ideologici , oltre che etici e dedito principalmente ad interessi che non curano il malessere sociale dei ceti meno abbienti. In tali condizioni si prospetta un futuro che non darà sicuramente garanzie per i diritti sociali e di libertà .
RispondiEliminaFilippo Margio ha aggiunto 4 nuove foto.
2 h •
penso al referendum e ad una discussione seria ed approfondita degli articoli del DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N.1429-D che riporto uno x uno in confronto agli articoli della attuale costituzione( in rosso) che sono stati modificati.
riporto i primi articoli :attendo commenti.
- vista l'importanza del referendum il cui disegno di legge modifica una buona parte della costituzione e ne modifica sostanzialmente la struttura - visto che il parlamento non è stato in grado di prendersi tutta la responsabilità del proprio operato in quanto avrebbe dovuto approvare con la maggioranza richiesta dalla costituzione ed in caso contrario rinunciare all'approvazione qualora questa maggioranza non fosse stata raggiunta data la complessità dei contenuti e del numero notevole di articoli cambiati- visto che il cittadino dovrà votare o per fiducia o per conoscenza nel primo caso come se firmasse in banca quelle obbligazioni per fiducia della banca e nel secondo prendersi tutta la responsabilità di una nuova costituzione che delineerà un indirizzo di repubblica diversa e con moltissime incognite per i futuri cittadini - visto che la conoscenza sarà in mano a pochissimi cittadini esperti di diritto costituzionale - domando votare si cosa comporta o votare no cosa comporta? se voto no perchè non sono in grado di capire non è onestà intellettuale?
a voi la patata ...filippo
www.lamiavoce37.blogspot.com
RispondiEliminaCaro Filippo ,
A mio avviso , ad un esame della situazione riguardante la questione referendaria sulle riforme di una parte della Costituzione , emergono dati inquietanti di una totale confusione di idee , di opinioni , di valutazioni giuridiche e politiche , nonchè , nel merito e nei contenuti delle norme riformatrici , una palese e notevole complessità e difficoltà di comprensione ; fattori ,tutti questi , che rendono assai dubbioso e contraddittorio un possibile positivo traguardo delle riforme stesse , che , invece , dovrebbero essere all'insegna di una evoluzione giuridica, ,sociale e politica nel nostro Paese. Un guazzabuglio di articoli , di eliminazioni , di trasfusioni di competenze funzionali fra Camera e nuovo Senato, di modificazioni e innovazioni riguardo all'ipotesi ( peraltro felice ) di un referendum propositivo , che purtroppo viene incluso nel calderone e che aggrava maggiormente la confusione nelle opinioni degli elettori . Votare NO , per evitare la soppressione del bicameralismo perfetto , per evitare la eliminazione di un importante contrappeso , giuridico e politico, della democrazia ? Ma , votare NO , significa anche dire no alla proposta di referendum propositivo , nonchè alla possibilità di una riduzione del numero ( certamente eccessivo ) di parlamentari ( di Camera e Senato ) ...............Allora , che fare ? Votare SI , per ottenere il referendum propositivo e nel contempo chiudere gli occhi , tapparsi le orecchie , per non vedere e non sentire , non pensare cosa conseguentemente capiterà all'assetto e alle garanzie democratiche e legislative della futura politica istituzionale e costituzionale del nostro Paese , dopo una vittoria dei SI ? Voler dare delle risposte esaudienti a queste domande , appare una pura follia ! Quale sarà , il risultato finale dei NO e dei SI ? La gente , quella normale ,( cioè la maggioranza degli italiani ) diciamo quella ordinaria , che non ha nè profonde conoscenze giuridiche , nè istituzionali , non sarà mai in grado di valutare in pieno e nel merito le norme riformatrici , motivo per cui , ( se andrà a votare ) voterà in un senso o nell'altro , ma senza convinzione ....Ciò potrebbe facilmente determinare una vittoria dei SI e quindi dei sostenitori politici del PD renziani delle riforme , sol perchè molti non andranno a votare e basterà un certo numero di votanti SI senza la necessità del quorum . ALLEGRIA !!! MA VOGLIO SPERARE CHE NON VADA A FINIRE IN TAL MODO , anche se sono un tantino scoraggiato ascoltando varie persone e anche assistendo ai cosiddetti pseudo-ricatti avanzati dalla minoranza del PD , che sostiene ( ? ) che voterà NO se non verrà modificata una legge elettorale , l’ Italicum , palesemente contraria al principio del pluralismo democratico..
Questa è l’Italia di oggi , mentre i padri costituendi , nelle rispettive tombe , ne restano sconcertati .