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domenica 23 luglio 2017

LA SENTENZA SU MAFIA CAPITALE



Mafia Capitale  e  la sentenza del Tribunale di Roma ( 20 luglio 2017 )


“  Il Tribunale di Roma  ha dichiarato in sentenza che quella di “ mafia capitale “  non è mafia . E’ soltanto una semplice associazione a delinquere , che esercita il controllo su attività economiche e traffici illeciti come appalti , droga e migranti ; che condiziona il regolare funzionamento delle funzioni pubbliche ; che si regge sull’omertà  servendosi  di metodi intimidatori, corruzione , ricatti e violenta repressione .
                                                         

Nota :
 I giudici del Tribunale di Roma  hanno inteso  affermare  che
una cosa è la definizione giuridica  e l’attribuzione di mafia e di associazione mafiosa  nella  fattispecie  penale , un'altra cosa è la semplice associazione criminale .
Però , anche se nessuna sentenza  potrà  mai condannare  una persona  o  più  persone  come  mafiose  se  le stesse  hanno compiuto  attività  criminali  soltanto  nell’ambito  di una semplice  associazione a delinquere , ciò  non vuol  significare  che  quella persona  o  più persone  non  possano  essere  qualificate  “ mafiose “   sotto il profilo morale ed  umano , per  la propria  natura  criminale , per il proprio  modo  di  essere  arrogante , intimidatorio  e  violento .

Questo è il cancro peggiore che purtroppo  invade una parte della nostra società , all’interno della quale  i soggetti  “ capi  mafia “ , trovano  vasti  appoggi , forti complicità anche a livello politico , interessi  economici ,   corruzione , omertà  ed emulazioni  , nonché compiacimenti  e  ammirazione , per  guadagni  facili ,  favori  e occupazione  e quindi  rispetto  e  timore reverenziale , oltre che paura del potere mafioso ,  fra  la  gente  del  luogo  ed  anche fuori  dal proprio comprensorio , dove è diffusa  una " mentalità mafiosa"  avversa  alle  leggi  e  alle  istituzioni  dello Stato  ed agli operatori  della giustizia e dell’ordine pubblico , considerati  nemici  !


1 commento:

  1. A norma dell’art. 416 bis c.p. comma terzo, “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”
    Con tali parole il legislatore enuncia il c.d. metodo mafioso, il quale si fonda su tre elementi fondamentali: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che da esso deriva.
    Secondo voi che leggete Buzzi e Carminati hanno agito secondo quanto riportato nell’art.416 bis c.p. comma terzo o hanno agito secondo quanto veniva loro detto di fare da un sistema consolidato da anni che coinvolge sia il mondo imprenditoriale che politico romano? Secondo il tribunale che ha sentenziato è l’ipotesi seconda quella risultata dal processo e anche per me è quella giusta. Se per mafia si intende soltanto quanto è riportato nel suddetto articolo allora mafia capitale non è ma se per mafia si intende “un sistema con vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.” Allora è mafia capitale- Basta togliere dal suddetto articolo “forza di intimidazione”.

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