Mafia Capitale e la sentenza del Tribunale di Roma ( 20 luglio
2017 )
“ Il Tribunale di Roma ha dichiarato in sentenza che quella di “
mafia capitale “ non è mafia . E’
soltanto una semplice associazione a delinquere , che esercita il controllo su
attività economiche e traffici illeciti come appalti , droga e migranti ; che
condiziona il regolare funzionamento delle funzioni pubbliche ; che si regge
sull’omertà servendosi di metodi intimidatori, corruzione , ricatti
e violenta repressione .
Nota :
I giudici del
Tribunale di Roma hanno inteso affermare
che
una cosa è la definizione giuridica e l’attribuzione di mafia e di associazione
mafiosa nella fattispecie
penale , un'altra cosa è la semplice associazione criminale .
Però , anche se nessuna sentenza potrà
mai condannare una persona o
più persone come
mafiose se le stesse
hanno compiuto attività criminali
soltanto nell’ambito di una semplice associazione a delinquere , ciò non vuol significare
che quella persona o più
persone non possano
essere qualificate “ mafiose “
sotto il profilo morale ed umano
, per la propria natura
criminale , per il proprio
modo di essere
arrogante , intimidatorio e violento .
Questo è il cancro peggiore che purtroppo invade una parte della nostra società ,
all’interno della quale i soggetti “ capi
mafia “ , trovano vasti appoggi , forti complicità anche a livello
politico , interessi economici , corruzione , omertà ed emulazioni
, nonché compiacimenti e ammirazione , per guadagni facili ,
favori e occupazione e quindi rispetto
e timore reverenziale , oltre che
paura del potere mafioso , fra la
gente del luogo
ed anche fuori dal proprio comprensorio , dove è
diffusa una " mentalità mafiosa" avversa alle leggi e
alle istituzioni dello Stato ed agli operatori della giustizia e dell’ordine pubblico ,
considerati nemici !
A norma dell’art. 416 bis c.p. comma terzo, “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”
RispondiEliminaCon tali parole il legislatore enuncia il c.d. metodo mafioso, il quale si fonda su tre elementi fondamentali: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che da esso deriva.
Secondo voi che leggete Buzzi e Carminati hanno agito secondo quanto riportato nell’art.416 bis c.p. comma terzo o hanno agito secondo quanto veniva loro detto di fare da un sistema consolidato da anni che coinvolge sia il mondo imprenditoriale che politico romano? Secondo il tribunale che ha sentenziato è l’ipotesi seconda quella risultata dal processo e anche per me è quella giusta. Se per mafia si intende soltanto quanto è riportato nel suddetto articolo allora mafia capitale non è ma se per mafia si intende “un sistema con vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.” Allora è mafia capitale- Basta togliere dal suddetto articolo “forza di intimidazione”.